La sentenza n. 11421/2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite


Mercato italiano

In un nostro precedente articolo  avevamo parlato delle diverse interpretazioni della giurisprudenza in merito all’espressione “eredi legittimi o testamentari” quali beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita e della misura delle prestazioni assicurative da liquidare in loro favore.

Con l’ordinanza n. 33195 del 16 dicembre 2019 la Suprema Corte aveva rilevato la netta divergenza tra due diverse interpretazioni e l’incertezza che ne conseguiva nell’individuare i beneficiari di una polizza e le quote di loro spettanza e chiedeva pertanto il rinvio alle Sezioni Unite della Cassazione affinché si pronunciassero su una serie di quesiti, sgombrando il campo da dubbi e incertezze.

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11421 del 2021 e la risposta ai tre quesiti

Allo scopo di analizzare e rispondere ai tre quesiti sollevati con l’ordinanza sopra menzionata, le Sezioni Unite lo scorso aprile hanno ripercorso in modo dettagliato le principali pronunce succedutesi sull’argomento e sintetizzato l’ampio e articolato dibattito dottrinale sviluppatosi principalmente intorno alla natura giuridica della designazione del beneficiario e alle regole contrattuali e successorie applicabili al caso di specie.

Il primo quesito riguarda la designazione del beneficiario della polizza e in particolare se con l’espressione “eredi legittimi” si debba far riferimento ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità o a coloro che alla morte dell’assicurato rivestono in astratto la qualità di erede legittimo.

Nel rispondere al primo quesito i giudici di legittimità hanno inteso innanzitutto ribadire l’interpretazione secondo cui la designazione del beneficiario ai vantaggi di un’assicurazione sulla vita costituisca un atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende pertanto l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

Ciò detto, la designazione dei terzi beneficiari dell’assicurazione mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi e/o testamentari indica che gli stessi siano da identificarsi in coloro che, con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dell’assicurato, siano in linea teorica successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità. Il termine “erede” ha quindi lo scopo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione e prescinde dunque dall’effettiva vocazione.

Il secondo quesito invece prende in considerazione l’ipotesi in cui il contraente, successivamente all’indicazione degli eredi legittimi come beneficiari della polizza assicurativa, designi i propri eredi per testamento. I giudici del rinvio si sono chiesti allora se la designazione per testamento possa interferire con l’individuazione astratta degli eredi legittimi.

A tal proposito la Cassazione a Sezioni Unite ha risposto affermando che l’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente dopo aver designato i propri eredi legittimi quali beneficiari della polizza non rileva né come nuova designazione per attribuzione delle prestazioni assicurative, né come revoca del beneficio “ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa”.

Col terzo quesito ci si interroga, infine, sulla modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di pluralità di eredi beneficiari della polizza: la ripartizione deve essere fatta in proporzione delle rispettive quote ereditarie o in parti uguali?

I Giudici di legittimità fanno chiarezza su tale rilevante questione affermando che, considerata la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli eredi designati quali beneficiari delle prestazioni assicurative, ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale.

Cosa succede nel caso in cui il beneficiario designato premuore al contraente?

La Suprema Corte mira infine a dare una risposta a tale ulteriore interrogativo partendo ancora una volta dal presupposto che la designazione del beneficiario da parte del contraente attribuisce al primo un diritto iure proprio. Da ciò ne discenderebbe l’applicazione dell’art. 1412, comma 2 c.c. ai sensi del quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”.

In concreto, quindi, allorché uno dei beneficiari di un contratto assicurativo sulla vita dovesse morire prima del contraente, la prestazione assicurativa – sempre che il contraente non abbia revocato il beneficio o non abbia diversamente disposto per il caso di premorienza di uno dei beneficiari – dovrà essere eseguita a favore degli eredi del beneficiario premorto, in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

 

 

 

 

 

Adeliana Carpineta
Legal Officer