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Flashnews I Fiscalità

AGGIORNATO IL 19/01/2012
Le Modifiche apportate all’imposizione sulle rendite finanziarie dal D.L. 138/2011

1. Considerazioni generali

Con Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 (di seguito più brevemente “D.L.”), concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il Governo Italiano ha modificato il regime d’imposizione sulle rendite finanziarie.

Le novità introdotte dal D.L. riguardano principalmente i seguenti aspetti:

  1. Un’unica aliquota del 20% sostituisce le aliquote del 12,5% o del 27% precedentemente applicate sui redditi di capitale e plusvalenze;
  2. La vecchia aliquota del 12,5% resta applicabile ai redditi e plusvalenze originati da:
  • Titoli di Stato Italiani e equivalenti;
  • Obbligazioni emesse da Stati inclusi nella c.d. White List;
  • Piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

La nuova aliquota del 20% si applica sui redditi di capitale maturati e percepiti a partire dal 1° gennaio 2012, mentre sui redditi percepiti a decorrere dalla medesima data ma maturati sino al 31 dicembre 2011 si continua ad applicare l’aliquota del 12,5%.

2. Implicazioni fiscali per i contratti assicurativi

I redditi di capitale derivanti da contratti di assicurazione sottoscritti da persone fisiche e enti non commerciali, precedentemente soggetti ad imposta del 12,5%  subiscono quindi l’aumento d’imposizione fiscale con aliquota del 20%.

In considerazione del regime provvisorio dettato dal D.L. le plusvalenze maturate sino al 31.12.2011 saranno sottoposte, in caso di riscatto naturalmente, all’imposta del 12,5%.

Quanto invece alle plusvalenze maturate a partire dal primo gennaio, queste godranno di un regime c.d. “intermedio” recentemente chiarito dal Decreto del Ministero delle Finanze del 13.12.2011 (di seguito “D. MeF”).

Questo regime intermedio si realizza innanzitutto con una individuazione dell’origine delle plusvalenze realizzate dal contratto assicurativo a partire dell’anno 2012.

La parte di plusvalenza derivante dai titoli finanziari menzionati ai punti a, b, c, del precedente paragrafo, godrà di un abbattimento del 37,5% e, solo allora, sarà tassata al 20%.

Le modalità di determinazione della parte “obbligazionaria” delle plusvalenze maturate che potrà profittare della riduzione sopra menzionata rispondono al c.d. ” metodo forfettario patrimoniale”.

I proventi da assumere al netto del 37,5% saranno cioè determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito, direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, nei titoli di debito pubblici ed equivalenti.

La percentuale di cui sopra dovrà essere calcolata annualmente sulla base dei rendiconti di periodo approvati.

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